STATUTO
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE EDUCAZIONE CINOFILA E CANI SOCIALI (A.I.E.C.C.S.) ASD ONLUS
ART.1
Denominazione, sede e durata
E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell’ art.10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l'associazione cinofila non lucrativa di utilità sociale e sportiva dilettantistica, denominata “Associazione Internazionale Educazione Cinofila e Cani Sociali” (A.I.E.C.C.S.) ASD ONLUS con sede amministrativa in Roma, via Carlo Calcaterra n. 64.
A mezzo di specifiche delibere del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa principale. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
La sua durata è illimitata.
L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, destinandoli alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e si conforma ai principi dell'associazionismo di cui all’ art.10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
ART.2:
SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’ Associazione Internazionale Educazione Cinofila e Cani Sociali, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo socio sanitario, attraverso attività di beneficenza e sportivo dilettantistiche dirette a persone appartenenti a categorie svantaggiate.
Lo scopo primario dell’associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, è quello di utilizzare il valore affettivo e terapeutico del cane come strumento per favorire l’autonomia e l’ integrazione di persone diversamente abili e socialmente svantaggiate.
ART.3:
ATTIVITA'
Per perseguire gli scopi sociali Associazione intende:
- Allevare ed addestrare cani da ausilio per persone con handicap, nella fattispecie:
- Cani guida per non vedenti
- Cani da assistenza per persone con problemi neurologici (para-tetraplegici)
- Cani addestrati all’ aiuto di persone con deficit dell’ udito, epilessia, autismo, diabete
- Cani per la Pet Therapy
- Cani guida per non vedenti
- Offrire supporto tecnico e psicologico nell’adozione ed educazione del cane in famiglie con portatori di handicap o appartenenti a categorie socialmente svantaggiate
- Promuovere l’attività sportiva dilettantistica nell’ambito degli sport cinofili, (es. para-agility) nonché altre attività similari e propedeutiche, dirette a persone diversamente abili
- Promuovere e organizzare progetti di Pet Therapy attraverso i suoi due principali ambiti di applicazione:
- AAA (attività assistita dall’ animale): attività ludico-ricreative volte a migliorare la qualità della vita e l’ integrazione sociale di persone con vari tipi di disagio attraverso la relazione con il cane
- TAA (terapia assistita dall’ animale): interventi che utilizzano il cane come strumento motivazionale in percorsi terapeutici per la cura di persone con patologie fisiche o psichiatriche
ART.4
ATTIVITA’ CONNESSE
Al fine di perseguire gli scopi di cui all’ art. 2, senza finalità di lucro e destinando interamente gli eventuali ricavi alle attività istituzionali di cui all’ art. 3, l’ Associazione intende
- Dare supporto tecnico agli associati nell’ educazione del proprio cane, diffondendo tecniche di addestramento rispettose dell’animale e non coercitive
- Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni e iniziative di diverse specialità cinofilo-sportive;
- Offrire ai propri associati un servizio di accudimento dei loro cani attraverso la permanenza in strutture idonee al ricovero;
- Gestire impianti, propri o di terzi, pubblici o privati, adibiti a campi di addestramento e aree attrezzate per i cani
- Organizzare corsi di formazione e seminari sull’ educazione cinofila, partecipare a programmi di ricerca scientifica sull’ utilità del cane in ambito sociale e medico.
- Organizzare escursioni, campi scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza dei temi che sono i fini dell'associazione e per favorire l’ integrazione delle persone con handicap o disagiate
- Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento (es. distribuzione agli associati di mangimi per cani, accessori e gudgets, somministrazione di cibi o bevande nell’ambito di seminari, manifestazioni, o altre attività organizzate o presiedute dall’associazione
- Curare la formazione di volontari e tecnici che possano contribuire all’ allevamento e addestramento dei cani di utilità sociale, nonchè alla preparazione atletica dei cani e dei loro padroni nell’ ambito delle attività cinofile sportive dilettantistiche di cui al punto 3 del corrente articolo.
Con apposita delibera, il Consiglio Direttivo può stabilire di promuovere o gestire altre iniziative ritenute idonee al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.
L’associazione potrà comunque svolgere tutte le attività connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive integrazioni e/o modificazioni.
ART: 5
MODALITA’ DI INTERVENTO
- L’associazione intende operare nel territorio nazionale e a livello internazionale
- Eventuali fondi ricavati attraverso le attivita’ collaterali di cui all’ art. 4 saranno interamente destinati alle persone diversamente abili e/o appartenenti a categorie svantaggiate per gli scopi di cui all’art. 2
- Si vuole operare attraverso contributi economici pubblici e privati
- L’associazione può lavorare direttamente per proprio conto o fornire i servizi agli associati in collaborazione con enti pubblici, altre associazioni o società che condividano e rispettino i fini istituzionali
- Avere come soci persone sia fisiche che giuridiche e creare affiliazioni a livello nazionale o internazionale
- Per raggiungere gli scopi istituzionali l’associazione intende avvalersi di professionisti addestratori cinofili, associati e non, che vengano rimborsati delle spese o retribuiti in base al caso.
- L'associazione può emettere «titoli di solidarietà».
- I proventi dell’Associazione sono costituiti dalle quote dei soci, dai residui attivi di gestioni precedenti, da proventi per servizi resi o attività collaterali svolte, da contributi di Enti pubblici o privati, da donazioni, oblazioni, lasciti
- All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
- L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è presentato annualmente per l’approvazione al Consiglio direttivo. Il bilancio preventivo è presentato annualmente per l’approvazione al Consiglio direttivo secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso.
ART. 6
I SOCI
1. Può iscriversi all'Associazione Internazionale Educazione e Cani Sociali” chiunque, persona fisica o giuridica, anche non italiana, accetti lo Statuto e versi la quota sociale. L’Associazione è rigorosamente apolitica e rifiuta qualsiasi discriminazione politica, religiosa o di altro tipo tra i soci.
2. L' Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
3. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
4. I soci si dividono in:
- soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
- soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione, accettando di pagare la quota sociale;
- soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno morale, professionale od economico alla vita dell’Associazione;
- beneficiari dell'associazione, si considerano coloro cui vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere.
5. Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.
6. La quota sociale, salvo quanto previsto al comma 7 relativo ai soci benemeriti, è annuale ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.
7. L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato. I soci partecipano alla vita associativa e alle attività istituzionali ed hanno diritto di voto nell'assemblea. Tale diritto può essere esercitato decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento del versamento della quota sociale da parte del Consiglio Direttivo.
8. I soci ordinari e sostenitori versano annualmente la quota sociale.
9. Possono iscriversi anche persone giuridiche i cui scopi sociali non siano in contrasto con quelli dell'Associazione. Esse devono accettare lo Statuto e versare la quota sociale, il cui importo è stabilito di volta in volta dal Consiglio direttivo. Le persone giuridiche esercitano gli stessi diritti delle persone fisiche, attraverso un proprio delegato.
10. Tutti i versamenti effettuati a titolo di iscrizione o contributo sono considerati a fondo perduto. Non creano, quindi, in nessun caso diritto alla restituzione.
ART. 7
MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
Sulle domande di ammissione si pronuncia l’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
ART. 8
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (vedi art. 242 c.c.). Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:
1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
4) per indegnità;
5) per altro grave motivo, come da art. 243 c.c).
Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 1 anno.
Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 9
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto:
- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
- ad usufruire dei servizi dell'associazione.
- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
4) a versare la quota associativa annuale;
Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
ART. 10
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea degli aderenti all'associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei Conti.
ART. 11
ASSEMBLEA
1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione con eguale diritto di voto ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione
- E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio; non sono ammesse più di due deleghe a socio.
I soci decadono automaticamente dal diritto di partecipazione all’Assemblea qualora per un periodo di due anni non vi abbiano partecipato né personalmente né con delega né abbiamo versato le quote sociali.
ART. 12
CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA
Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie e devono essere convocate con un preavviso di almeno dieci giorni mediante invio di lettera, fax o e-mail indirizzata a tutti i soci che ne fanno parte; l’avviso dovrà specificare gli argomenti all’ordine del giorno.
- Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria saranno valide con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'assemblea si riunisce almeno una volte all'anno di norma entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio e del rendiconto finanziario.
Essa inoltre:
- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo, del tesoriere e del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri
- delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- delibera l’ammissione e l'esclusione dei soci;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.
L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da almeno 2 consiglieri, oppure dal revisore dei conti.
ART. 13
VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (vedi art. 211 c.c.).
ART. 14
VOTAZIONI
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (vedi art. 21 c.c.). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (vedi art. 211 c.c.).
ART. 15
VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
ART. 16
CONSIGLIO DIRETTIVO
1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi compresi il presidente, il vice presidente ed il tesoriere, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; allo scadere del mandato i suoi componenti permangono in carica finché l’Assemblea non nomina i nuovi o rielegge quelli decaduti.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell' impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario-economo.
Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
3) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni trenta giorni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.
2. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto
ART.17
IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell’Associazione
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza , al membro del Consiglio più anziano d'età.
1. Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
ART. 18
I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
- il libro dei soci
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro dell’ inventario;
ART. 19
IL VICE PRESIDENTE
Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.
ART. 20
IL SEGRETARIO e il Tesoriere
1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coaudiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.
. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.
ART. 21
REVISORE DEI CONTI
1. Il revisore dei conti è eletto dall’assemblea dei soci esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile.
2. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
4. Il revisore dei conti cura la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipa di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, può dare parere sui bilanci.
ART. 22
BILANCIO E RENDICONTO FINANZIARIO
1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
3. I bilanci e i rendiconti finanziari debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
ART. 23
GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.
E’ vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..
ART. 24
PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:
- dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo,
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.
5. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È’ comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 25
ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea.
ART. 26
AVANZI DI GESTIONE
1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 27
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 28
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.
ART. 29
LEGGE APPLICABILE
- Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti no profit ed alle norme contenute nel Codice Civile
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